Progetto Bagata Onlus

 

Documentazione

STATUTO

Art. 1 Costituzione – Denominazione - Sede

1. E' costituita l'organizzazione di volontariato in forma di Associazione, denominata  Progetto Bagata, di seguito detta organizzazione.

2. Essa ha sede in Catania Viale Vittorio Veneto, 59

3. I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono democratici, ispirandosi ai principi espressi dalla Legge 266/91 e L.R. Sicilia 22/94.

Art. 2 Finalità

1. L'organizzazione persegue i seguenti scopi: realizzazione di un Centro Sanitario a Bagata in Congo; realizzazione e gestione di piccoli dispensari medici; fornitura di medicinali, attrezzature mediche; fornitura di tutti i materiali e delle tecnologie occorrenti per la realizzazione delle suddette iniziative. L`Associazione può assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere ovvero la promozione di e/o la partecipazione in altre associazioni e fondazioni; il reperimento di mezzi finanziari che siano giudicati necessari od utili per il conseguimento delle proprie finalità; inoltre, mossa da spirito di solidarietà persegue lo scopo della formazione e promozione dell’identità culturale, orientamento al lavoro, ivi comprese tutte le informazioni necessarie utili all’ottenimento di assistenza medica, sociale, ecc. verso gli immigrati.

2. L’attività viene svolta in modo personale, spontaneo e gratuito dagli aderenti all’organizzazione, senza alcun fine di lucro e per puro spirito di solidarietà sociale.

3. I servizi e le attività resi dall’Associazione non hanno carattere sostitutivo di quelli di competenza degli enti pubblici. 4. L’organizzazione ha la durata di anni dieci.

Art. 3 Aderenti – Modalità di ammissione ed esclusione

1. Possono aderire all'organizzazione di volontariato tutti coloro che, mossi da spirito di solidarietà, dichiarano di condividere le finalità dell’ente.

2. Gli interessati dovranno fare richiesta scritta, mediante apposito modulo, da sottoporre all’esame ed approvazione del Consiglio Direttivo, che deciderà sull’ammissione.

3. Nella domanda di adesione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'organizzazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

4. Gli aderenti cessano di appartenere all'organizzazione per: · dimissioni volontarie; · non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni; · morte; · indegnità deliberata dal Consiglio; in quest'ultimo caso è ammesso ricorso  al collegio dei probiviri  (o del collegio arbitrale) il quale decide in via definitiva. La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta un diritto sul patrimonio dell’Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo. Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito.

Art. 4 Diritti e obblighi degli aderenti

1. Gli aderenti hanno diritto a partecipare alla vita associativa, alle assemblee, a votare direttamente  o  per  delega,  a  svolgere  il  lavoro  preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'organizzazione.

2. Gli aderenti sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare  le  quote  sociali  e  i  contributi  nell'ammontare  fissato dall'assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

Art. 5 Organi

1. Sono organi dell'organizzazione: - l'Assemblea; - il Consiglio Direttivo; - il Presidente.

Art. 6 Assemblea

1. L'assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'organizzazione.

2. Essa è presieduta dal presidente ed è convocata dal presidente stesso, in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, con almeno 10 giorni di preavviso decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano.

3. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo degli  aderenti;  in  tal  caso  il  presidente  deve  provvedere  alla convocazione  entro  15  giorni  dal  ricevimento  della  richiesta  e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

4. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da  conferirsi  ad altro aderente.  In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.

5. Ciascun aderente non può essere portatore di più di una delega.

6. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 14 e 15.

7. L'assemblea ha i seguenti compiti: - eleggere i membri del Consiglio Direttivo; - approvare il programma di attività proposto dal Consiglio; - approvare il bilancio preventivo; - approvare il bilancio consuntivo; - approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 14; - stabilire  l'ammontare delle quote associative e dei  contributi  a carico degli aderenti.

Art. 7 Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio è eletto dall'assemblea ed è composto da cinque Membri, tra i quali il Presidente, che è anche il Presidente dell’organizzazione, il Vice Presidente, il Segretario.

2. Il Consiglio si riunisce, su convocazione del presidente, almeno una volta l’anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda  ipotesi  la  riunione  deve  avvenire  entro venti  giorni  dal ricevimento della richiesta.

3. Perché la convocazione sia valida, occorre un preavviso di almeno 10 giorni decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano.

4. Il Consiglio ha i seguenti compiti: - fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione; - sottoporre  all'approvazione  dell'assemblea  i  bilanci  preventivo e consuntivo annuali; - determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute   nel   programma   generale   approvato   dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa; - assumere il personale, nei limiti imposti dall’art. 3 comma 4 L. 266/91; - nominare il segretario; - accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti; - ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi  di necessità e di urgenza.

Art. 8 Presidente

1. Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del Consiglio, è eletto dall’Assemblea a maggioranza di voti.

2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 10.

3. Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio.

4. In caso di  necessità e di urgenza,  assume  i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

5. In caso di assenza,  di impedimento o di cessazione,  le relative funzioni sono svolte dal vice presidente o dal componente del Consiglio più anziano di età.

Art. 9 Segretario

1. Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti: - provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli aderenti; - provvede al disbrigo della corrispondenza; - é responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali: assemblea, Consiglio,  collegio dei probiviri,    collegio arbitrale e collegio dei revisori dei conti, ove di questi ultimi tre    se ne preveda la costituzione; - predispone  lo  schema  del  progetto  di  bilancio  preventivo,  che sottopone al  Consiglio entro  il mese di  ottobre,  e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio entro il mese di marzo; - provvede   alla   tenuta   dei   registri   e   della   contabilità dell'organizzazione nonché  alla  conservazione  della  documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti; - provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio;

Art. 10 Gratuità e durata delle cariche

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese vive incontrate dai componenti degli organi sociali nell’espletamento dei loro incarichi. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 11 Risorse economiche

1. L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da: - quote associative e contributi degli aderenti; - contributi dei privati; - contributi dello Stato, di enti e dì istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti; - contributi di organismi internazionali; - donazioni e lasciti testamentari; - rimborsi derivanti da convenzioni; - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

2. Ogni  operazione  finanziaria è disposta con firme  congiunte del presidente e del segretario.

Art. 12 Quota sociale

1. La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile ne ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.

2. Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali. 

Art. 13 Bilancio

1. Ogni anno devono essere redatti,  a cura del Consiglio i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.

2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

Art. 14 Modifiche allo statuto

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti.  Le relative  deliberazioni  sono  approvate  dall'assemblea  con  il  voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti all'organizzazione.

Art. 15 Scioglimento

1. Lo scioglimento dell’organizzazione, per qualsiasi causa, è deliberato dall’Assemblea dei soci, la quale determinerà anche la destinazione del patrimonio sociale disponibile al momento dello scioglimento. La delibera avverrà a maggioranza dei tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

2. L’eventuale patrimonio esistente sarà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore. 

Art. 16 Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia ATTO COSTITUTIVO Addì ........ del mese di gennaio  dell'anno duemilanove si sono riuniti i Signori: Tigano Guglielmo, Tomo Mpinimpu Wivine, Fontana Giovanni, Margiotta Catena, Cantone Rosalba. Scopo della riunione è la costituzione, sulla base delle norme di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266. - Legge-quadro sul volontariato, di una organizzazione di volontariato denominata “Progetto Bagata” il cui scopo e la  cui  disciplina sono indicati nello statuto  allegato che costituisce parte integrante del presente atto.

Fino alla data in cui sarà tenuta la prima assemblea, che dovrà svolgersi entro il 31 dicembre 2009, i membri del Consiglio sono:

1. Tigano Guglielmo - Presidente

2. Tomo Mpinimpu Wivine - Vice Presidente

3. Fontana Giovanni - Segretario

4. Margiotta Catena - Consigliere

5. Cantone Rosalba - Consigliere

Presidente viene nominato il Signor Tigano Guglielmo - Letto,  approvato  e  sottoscritto da ciascun  aderente  sopra indicato, nell'ordine